Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1.La presente legge, nell’ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell’Unione europea, reca disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, con particolare riferimento alle aree rurali e marginali, costiere, lacuali e fluviali, prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l’accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. La presente legge reca altresì disposizioni per eliminare le criticità esistenti nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura e per contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché per monitorare l’impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore.

 

Art. 2.

(Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura)

  1. Al fine di promuovere il lavoro e l’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, è redatto, con cadenza triennale, un Piano nazionale di interventi.
  2. Il Piano nazionale di cui al comma 1, redatto sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, è finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi:
  3. a) per favorire la creazione e l’attività delle imprese a conduzione femminile;
  4. b) per promuovere l’agricoltura multifunzionale, basata su un modello gestionale in cui sia rilevante l’apporto del lavoro e nel quale il reddito derivi anche da un complesso di attività connesse a quelle agricole, con specifico riguardo alle esigenze di sviluppo e riqualificazione socio-economica delle aree rurali;
  5. c) per sostenere le imprese e il lavoro femminili, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate, anche mediante la previsione di premialità utilizzabili nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale e nei programmi di sviluppo rurale regionali e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
  6. d) per tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole nonché per garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall’istituzione di agri-asili e blu-asili, di agri-nidi e blu-nidi, di asili aziendali nelle imprese ittiche, di welfare aziendale e di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  7. e) per promuovere reti di contrasto e prevenzione di fenomeni di molestie e violenza anche in raccordo con i centri antiviolenza, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali;
  8. f) per promuovere azioni mirate per la tutela della salute e della sicurezza in ottica di genere delle lavoratrici agricole, ponendo una particolare attenzione alle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili;
  9. g) per potenziare l’offerta formativa e l’aggiornamento professionale delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole e sostenere la formazione del capitale umano nel quadro dello sviluppo di agricoltura 4.0, anche con modalità telematiche e a carattere individuale, ove occorra prevedendo la collaborazione con università, con istituti ed enti agrari;
  10. h) per attivare e potenziare i servizi di trasporto pubblico, prevedendo incentivi per l’acquisto di abbonamenti a tali servizi, al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità sostenibile delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole;
  11. i) per rafforzare i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici, anche attraverso la realizzazione di strutture agrosanitarie, avvalendosi, in tale ambito, delle esperienze regionali e internazionali già maturate in materia, nonché attraverso il potenziamento, entro un’ottica multifunzionale, delle strutture agrituristiche, consentendo l’utilizzo di quest’ultime per attività prescolastiche e post scolastiche e per servizi di accoglienza di anziani, disabili e soggetti fragili, coordinando le relative misure con quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 24 in materia di agricoltura sociale;
  12. l) per contrastare fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro nonchè per sostenere, con apposite azioni e attività mirate, la promozione e la nascita di imprese condotte da donne immigrate;
  13. m) per promuovere l’installazione e l’utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali;
  14. n) per favorire l’economia agricola e ittica circolare in un’ottica di sostenibilità integrale dell’attività economica, di valorizzazione della biodiversità e del recupero di pratiche agro-ecologiche nelle imprese femminili;
  15. o) per incentivare l’aggregazione dell’offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di distretti del cibo, di cui all’articolo 13; del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
  16. p) per promuovere la partecipazione delle donne all’impresa agricola familiare, in conformità ai principi di cui alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010 in materia di parità di trattamento tra uomini e le donne che esercitano un’attività di lavoro autonomo;
  17. q) per garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica delle aree rurali.
  18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di adozione del Piano di cui al comma 1, in modo da assicurarne il coordinamento con la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e con gli atti di programmazione di competenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Piano, predisposto dall’ufficio di cui all’articolo 3 con il supporto dell’Osservatorio di cui all’articolo 4, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo.
  19. Per l’attuazione del Piano nazionale di cui al comma 1 sono stanziati 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con quelle destinate all’attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano strategico nazionale, i fondi della politica agricola comune e il FEAMP.

 

 

Art. 3.

(Ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l’ufficio dirigenziale non generale per la promozione del lavoro, della formazione e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura.
  2. L’ufficio di cui al comma 1, che coordina la propria attività con quella del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ha i seguenti compiti:
  3. a) monitorare l’evoluzione dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura;
  4. b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’evoluzione del lavoro femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro;
  5. c) monitorare l’utilizzo e l’efficacia delle misure previste dalla Politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell’acquacoltura e dalle norme nazionali e regionali per la crescita del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura e l’impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne;
  6. d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze sul lavoro e sull’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
  7. e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell’accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all’attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell’assistenza ai figli e ai familiari;
  8. f) contribuire alla redazione del piano nazionale annuale di cui all’articolo 4.
  9. Per l’attività dell’ufficio di cui al comma 1 è stanziata una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022.

 

 

 

Art. 4.

(Ricostituzione dell’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura)

  1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricostituzione dell’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA) quale sede permanente cui partecipano rappresentanti delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare, attribuendo allo stesso le competenze previste dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998. La composizione dell’ONILFA è integrata con un rappresentante dell’ISMEA ed uno del CREA. Il Ministro delle politiche agricole può, con propri provvedimenti, integrarne ulteriormente la composizione.
  2. All’ONILFA sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:
  3. a) sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad avviare politiche attive volte a sostenere la crescita dell’imprenditoria femminile in agricoltura, comprese le attività formative, fornendo indicazioni in relazione a specifiche problematiche;
  4. b) sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad attuare e a diffondere politiche di sviluppo rurale attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, destinate alle imprese femminili e alle donne, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea;
  5. c) svolgere un ruolo di stimolo e di supporto all’azione del Governo, in sinergia con gli analoghi organismi istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all’obiettivo di promuovere le azioni dell’Unione europea in favore dell’imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura nell’ambito della programmazione 2021-2027;
  6. d) costituire un punto di contatto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, anche per il suo tramite, con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome, provvedendo altresì alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili in materia di lavoro femminile in agricoltura con gli organismi dell’Unione europea e regionali competenti;
  7. e) creare e rendere accessibile, nel proprio sito internet istituzionale, un portale telematico, costantemente aggiornato, che metta a disposizione delle aspiranti imprenditrici agricole le normative vigenti in materia, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e consigli per la risoluzione di problemi concernenti le procedure amministrative;
  8. f) creare e rendere accessibile, nel proprio sito internet istituzionale, un portale, denominato « banca della solidarietà », che consenta alle imprenditrici e alle lavoratrici del settore agricolo nazionale di confrontare le loro esperienze e conoscenze con quelle delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole dei Paesi dell’Unione europea e dei Paesi in via di sviluppo;
  9. g) redigere un rapporto annuale per il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia sullo stato di attuazione delle politiche in favore dello sviluppo del lavoro e dell’attività imprenditoriale delle donne in agricoltura;
  10. h) collaborare con le università e i centri di ricerca ai fini dell’istituzione di corsi di studio sui temi relativi alla presenza e alla rappresentanza delle donne nel settore dell’agricoltura, delle foreste e nel comparto agricolo, della pesca e dell’acquacoltura;
  11. i) collaborare con gli istituti tecnici superiori agroalimentari e con i cluster dei settori delle green e blu economy al fine di sviluppare percorsi di formazione per agevolare l’inserimento delle figure femminili specializzate nell’intera economia agricola e della pesca con particolare riferimento alle sfide climatiche e dell’economia circolare;
  12. l) partecipare alla redazione del Piano nazionale annuale di interventi di cui all’articolo 2.
  13. L’ONILFA si avvale della collaborazione dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
  14. Fanno parte dell’Osservatorio anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con lo stesso collabora la Cabina di regia nazionale della Rete del lavoro agricolo di qualità.
  15. I componenti dell’Osservatorio svolgono la propria attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni.
  16. Al funzionamento dell’ONILFA si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le regioni provvedono a individuare una specifica struttura di collegamento con l’ONILFA ai fini dello scambio di dati e di informazioni.

 

 

 

Art. 5.

(Disposizioni per favorire la costituzione e l’aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell’agricoltura, della silvicoltura, dell’itticoltura e dell’acquacoltura)

  1. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo la parola: «giovanile » sono inserite le seguenti: « e femminile ».
  2. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali procede con propri decreti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza allo scopo di favorire la costituzione di imprese nel settore dell’agricoltura, della silvicoltura, dell’itticoltura e dell’acquacoltura, in particolare a conduzione femminile, mediante gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 ».
  3. Al fine di favorire la concentrazione produttiva del sistema imprenditoriale agricolo a conduzione femminile, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per promuovere l’aggregazione dell’imprenditoria femminile agricola, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
  4. Le risorse del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, con specifica attenzione a iniziative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni tipiche territoriali e alla salvaguardia del sistema ambientale-paesaggistico nelle aree interne e costiere nonché nelle aree svantaggiate e all’integrazione tra economia verde, blu ed economia circolare.
  5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

 

Art. 6.

(Disposizioni per l’attuazione del principio della parità di genere)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare piena attuazione all’articolo 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli e delle società non quotate in mercati regolamentati controllate, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e operanti nel settore agricolo, si provvede ad assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.
  2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, in conformità ai seguenti criteri:
  3. a) per quanto concerne il comma 1 dell’articolo 3, prevedere che il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all’articolo 2 del medesimo regolamento sia sempre assicurato, sopprimendo il limite dei tre mandati consecutivi;
  4. b) per quanto concerne il comma 5 dell’articolo 4, prevedere che i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità siano estesi anche al Ministro competente.
  5. Al comma 17-bis dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal primo periodo, si applicano le disposizioni del comma 5 dell’articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. Nei propri statuti i consorzi provvedono a disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato in conformità a quanto disposto dal presente comma».
  6. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è inserita la seguente: « b-bis) sia retto da uno statuto che preveda, altresì, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall’elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dalla presente lettera, si applicano le disposizioni del comma 5 dell’articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. Lo statuto, inoltre, deve disciplinare le modalità di formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di mandato in conformità a quanto disposto dalla presente lettera».
  7. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole: «per tre mandati consecutivi» sono soppresse.

 

 

Art. 7.

(Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura)

  1. In corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007, la Repubblica riconosce il 15 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, al fine di far conoscere l’importanza sociale e la qualità dell’imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura, nonché l’apporto dato dalle donne alla crescita civile e sociale del Paese, e allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra uomo e donna in agricoltura.
  2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 sono promossi eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, allo scopo di far conoscere le attività, le esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura.
  3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

Art. 8.

(Disciplina della qualifica di coadiuvante dell’impresa di pesca e acquacoltura)

  1. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell’impresa ittica è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 230-bis del codice civile, la qualifica di coadiuvante dell’impresa di pesca e acquacoltura.

 

Art. 9.

(Rifinanziamento del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura)

  1. Il fondo rotativo di cui al comma 506 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato all’attuazione delle disposizioni dei commi 504 e 505 del medesimo articolo 1, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo rotativo previste dal comma 1.

 

 

Art. 10.

(Fondo per la promozione di studi sulle donne, l’agricoltura e la pesca)

  1. Al fine favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e del lavoro femminile, con particolare riferimento al settore della ricerca applicata in agricoltura, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito il Fondo per la promozione di studi sulle donne, l’agricoltura e la pesca, destinato alla realizzazione di studi di genere nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate all’istituzione di borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità di cui al medesimo Fondo.
  3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

 

 

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 32.300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

“Decreto Sostegni” Profili di interesse della Commissione agricoltura

  • Articolo 1, commi 1-12 (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

L’articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario

 

  • Articolo 1, commi 13-17-bis (Aiuti di importo limitato e aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti)

L’articolo 1, commi da 13 a 17-bis, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l’erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L’importo complessivo dell’aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L’aiuto – che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 – non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

 

  • Articolo 1-bis (Contributo a fondo perduto per start up)

L’articolo 1-bis – di cui le Commissioni riunite propongono l’inserimento con gli identici emendamenti 1.136 (testo 3), 1.89 e 1.138, approvati nel corso dell’esame in sede referente – al comma 1 riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all’ articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge in esame.

 

 

  • Articolo 1-bis (Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato proposto l’inserimento dell’articolo 1-bis (em. 6.0.226 t2 e idd.) che esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione di 142,5 milioni per l’anno 2021.

 

 

  • Articolo 7 e Articolo 8, commi da 1 a 8 e da 12 a 14 (Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19)

I commi da 1 a 8 e da 12 a 14 dell’articolo 8 prevedono – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di ulteriori periodi di trattamento.

Questi ultimi vengono ammessi – in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza – nella misura massima complessiva di: – tredici settimane, relative al periodo 1° aprile 202137 -30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (comma 1); – ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 202138 -31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 2). In base all’interpretazione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 26 marzo 2021, a tale numero di settimane si possono aggiungere, nella parte ancora non eventualmente fruita, le dodici settimane previste (sempre con causale COVID19) per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 dalla normativa precedente39 (fermo restando il termine di fruizione di queste ultime entro il 30 giugno 2021); – ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 202140 -31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (commi 2 e 7), sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi41 (relativamente a questi ultimi, il concorso finanziario statale è definito dal comma 7). Anche in tal caso, in base all’interpretazione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le dodici settimane previste (sempre con causale COVID-19) dalla suddetta normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021; – centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (comma 8).

Anche in tal caso, secondo l’interpretazione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le novanta giornate di trattamento previste (sempre con causale COVID-19) dalla suddetta normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021. La circolare dell’INPS n. 72 del 29 aprile 202142 specifica che le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 7 possono essere chieste anche con riferimento all’inizio della settimana in cui si colloca il suddetto termine del 1° aprile, quindi dal 29 marzo 2021. Al riguardo, l’emendamento 8.3 (testo 2) ed altri emendamenti identici, approvati in sede referente, propongono, con l’inserimento di un comma 2-bis, di consentire il riconoscimento delle medesime prestazioni in continuità con quelle possibili (sempre con causale COVID-19) in base alla normativa precedente, ove interamente fruite, quindi con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021.

I termini e le modalità per le domande, per gli invii dei dati e per i relativi pagamenti sono oggetto dei commi da 3 a 6 e 8 (oltre che della norma di rinvio posta dal comma 7). L’emendamento 8.37 (testo 2), approvato in sede referente, propone, con l’inserimento di un comma 3-bis e di un comma 3-ter, un differimento di termini temporali già scaduti, relativi alle domande o agli invii di dati per le prestazioni con causale COVID-19 previste dalle norme precedenti, e una riduzione per il 2021, pari a 5 milioni di euro, del “Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili”. Il comma 12 dello stesso articolo 8 definisce i limiti di spesa per i nuovi trattamenti suddetti (diversi dalle prestazioni oggetto del citato comma 7). I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Ulteriori profili finanziari, relativi ad eventuali fattispecie specifiche, sono definiti dal successivo comma 13, mentre il comma 14 concerne la copertura finanziaria degli oneri (derivanti dai commi 7 e 12). Alla copertura concorrono le rimodulazioni di cui al precedente articolo 7, il quale opera alcune riduzioni degli stanziamenti e degli oneri previsti in materia per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 e per i primi mesi del 2021.

 

 

Articolo 8, commi 9-11 (Disposizioni in materia di licenziamento) L’articolo 8, ai commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo: a) fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria; b) dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l’assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga. Le disposizioni in esame, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Il comma 10 dell’articolo dispone le medesime preclusioni e sospensioni contemplate al comma 9, ma prolungandone il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, in considerazione: a) della concessione dell’ulteriore periodo di ventotto settimane per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (per periodi intercorrenti tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021), disposto dal comma 2 dell’articolo 8 in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia); b) della concessione del trattamento di cassa integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) per una durata massima di centoventi giorni (nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021), disposto dal comma 8 dell’articolo 8 in esame

 

 

  • Articolo 19 (Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura)

L’articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività. Sono, altresì, determinati i limiti individuali per l’accesso agli esoneri contributivi.

 

  • Articolo 30-bis (Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

L’articolo aggiuntivo 30-bis – che le Commissioni di merito propongono di inserire con l’approvazione dell’emendamento 30.091 testo 2 e di altri identici – riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021.

 

  • Articolo 38 (Sostegno al sistema delle fiere)

 L’articolo 38, al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto – commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili – a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti. Il comma 2 dispone che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell’articolo 42. Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi. Il Fondo viene dotato di 100 milioni per l’anno 2021. Il comma 4 demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, tenendo conto dell’impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia. Ai sensi del comma 5, l’indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1. Infine, il comma 6 dispone che agli oneri relativi al comma 3 si provveda ai sensi dell’articolo 42.

 

 

  • Articolo 39, comma 1 (Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura)

L’articolo 39, comma 1, incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

 

  • Articolo 39-bis (Accesso delle imprese agricole al Conto termico)

L’articolo 39-bis, prevede che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. “Conto termico 2.0”, si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.

 

  • Articolo 39-bis (Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

L’articolo 39-bis, consente, al comma 1, al MIPAAF, nell’ambito delle proprie competenze, e al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, di avvalersi previa stipula di apposita convenzione, per il 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell’assistenza tecnica dell’ENAMA (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

 

 

  • Articolo 39, commi 1-bis-1-septies (Disposizioni su alimenti, imballaggi e cooperative)

I commi 1-bis-1-septies dell’articolo 39, che le Commissioni di merito propongono di introdurre con l’approvazione degli emendamenti 39.30 testo 3 e identici, contengono alcune disposizioni di carattere eterogeneo volte ad intervenire volte nei seguenti ambiti: prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; caratteristiche della birra; proroga in materia di imballaggi; monitoraggio delle produzioni cerealicole e disciplina delle cooperative.

 

  • Articolo 39-bis (Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiata)

L’articolo 39-bis, novella l’articolo 185, comma 1, lettera f) del codice dell’ambiente in materia di esclusioni dall’applicazione della parte quarta inerente i rifiuti, inserendo tra le esclusioni previste anche il riferimento alla posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

 

  • Articolo 40-bis (Disposizioni temporanee per le cooperative sociali cosiddette di tipo b e in materia di prevalenza della mutualità delle cooperative)

L’articolo 40-bis – di cui l’emendamento 40.0.17 ed altri emendamenti identici, approvati in sede referente, propongono l’inserimento – prevede alcune norme transitorie relative alla quota percentuale minima di lavoratori svantaggiati che devono essere occupati nelle cooperative sociali cosiddette di tipo b ed alla perdita, da parte di una società cooperativa, delle condizioni di mutualità prevalente

Legge Castagneti

PROPOSTA DI LEGGE C .1650

Norme per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della castanicoltura sostenibile, il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione dell’abbandono colturale e la promozione e della filiera produttiva castanicola

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

 (Ambito di applicazione e finalità)

 

1.Lo Stato, al fine di favorire lo sviluppo delle zone montane e la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti, nonché ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all’articolo 9, secondo comma, e all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce,  in base alle disposizioni della presente legge:

  1. interventi di recupero delle attività di coltivazione, di prevenzione dell’abbandono colturale, di manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani anche di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico;
  2. interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva, valorizzando la multifunzionalità delle aziende del settore favorendo e sostenendo l’aggregazione dei produttori in forme associative.

 

Art. 2

(Definizioni)

1.Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:

  1. a) castanicoltori: chiunque esercita attività di coltivazione di castagneti per la produzione di frutti o per l’ottenimento di prodotti legnosi e non legnosi, individualmente o in forma di associazioni, consorzi o altre forme di aggregazione aventi personalità giuridica, in qualità di proprietario o conduttore;
  2. b) castagneti da frutto in attualità di coltura: i soprassuoli di Castanea sativa Mill. coltivati per la produzione di castagne e marroni, con densità da 30 a 200 piante innestate ad ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali;
  3. d) castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale : i castagneti da frutto che, per la sospensione delle cure colturali, presentano riduzione del numero di piante innestate e invasione spontanea di vegetazione arbustiva ed arborea oppure i cedui castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto, che si intende recuperare alla produzione di castagne e marroni dietro presentazione di apposito progetto agronomico autorizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma;
  4. e) castagneti da legno: boschi cedui, fustaie transitorie, boschi di alto fusto di neoformazione e impianti di castagno reversibili, realizzati secondo la metodologia dell’arboricoltura da legno e con la finalità della produzione di specifici assortimenti legnosi.

 

 

ART. 3

(Tavolo di filiera per la frutta in guscio)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Tavolo di filiera per la frutta in guscio, di seguito denominato “Tavolo”, comprendente una specifica sezione relativa alla castanicoltura, con compiti consultivi e di monitoraggio. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni.
  2. Il Tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, delle Associazioni nazionali, dei collegi e degli ordini professionali, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), dell’ISTAT, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché da una rappresentanza delle Università e degli enti di ricerca competenti.
  3. Ai partecipanti al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L’istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Nell’ambito del Tavolo è costituito l’Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, i prezzi e l’andamento del mercato.
  5. Gli esperti dell’Osservatorio economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del Tavolo ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.
  6. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall’Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

ART. 4

(Piano di settore della filiera castanicola)

1.Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano di settore della filiera castanicola, di seguito denominato “Piano”.

2.Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli Piani di sviluppo rurale. Esso individua prioritariamente gli interventi volti a promuovere e favorire il recupero delle attività di coltivazione, la prevenzione dell’abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto e cedui, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani, nonché volti ad incentivare lo sviluppo di una filiera sostenibile, integrata, competitiva, e multifunzionale sia dal punto di vista produttivo che ambientale, a definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale volte  a  valorizzare la filiera castanicola e i suoi prodotti,  nonché a realizzare un coordinamento strategico della ricerca nel settore.

  1. Il Piano è altresì diretto a:
  2. a) fornire all’Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente di cui all’articolo 3, comma 4, i dati sul numero di aziende agricole e sulle superfici investite, al fine di valutare la consistenza della produzione castanicola con cadenza almeno triennale e programmare politiche economiche adeguate;
  3. b) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti come definiti dall’articolo 2;
  4. c) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, e la tipologia di interventi ammissibili;
  5. d) determinare la percentuale di contributi erogabili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, nel limite delle risorse disponibili.
  6. Il Piano ha durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 5

(Qualità delle produzioni e marchi)

1.Le regioni, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli.

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove e favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile nell’ambito della filiera castanicola.

 

CAPO II – INTERVENTI PUBBLICI PER LA FILIERA CASTANICOLA

ART. 6

(Miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie)

  1. Per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all’innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l’entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.
  2. Per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) è concesso un contributo di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  3. I progetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere aderenti alle linee di programmazione individuate dal Piano di cui all’articolo 4.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 11.

 

Art. 7

(Interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola e criteri di premialità)

  1. Nell’ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, può essere prevista la realizzazione di interventi di valorizzazione della filiera castanicola che favoriscano:
  2. a) l’utilizzo razionale di nuove tecniche colturali valutando caso per caso quelle tradizionali, in funzione della presenza di impianti tradizionali o storici o di impianti innovativi o intensivi;
  3. b) il miglioramento genetico dei prodotti;
  4. c) l’ammodernamento degli impianti;
  5. d) l’attuazione di progetti integrati di filiera;
  6. e) i corsi di formazione destinati ai castanicoltori, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a);
  7. f) il miglioramento della filiera vivaistica.
  8. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d’intesa con le Regioni, può individuare criteri di premialità nell’ambito dei Piano di sviluppo rurale (PSR) e del Piano Strategico, in via prioritaria in favore delle “associazioni, organizzazioni dei produttori castanicoli o Consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell’Unione europea. Il Ministro inoltre individua, in accordo con le regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole aggregate nell’ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
  9. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 2 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

 

CAPO III – INCENTIVI AI CASTANICOLTORI

Art. 8

 (Fondo per la promozione della filiera castanicola)

  1. I castanicoltori, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), possono richiedere la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per le seguenti finalità:
  2. a) interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità di coltura;
  3. b) interventi di recupero e di ripristino dell’attività di coltivazione nei castagneti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d);
  4. c) interventi che prevedano l’utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno;
  5. d) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto, purchè conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  6. Alle aziende che operano nell’ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l’avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole.
  7. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato “Fondo per la promozione della filiera castanicola”, con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, che costituiscono limite massimo di spesa.
  8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 1, e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo per la promozione della filiera castanicola tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo.
  9. Le regioni destinatarie delle risorse ripartite disciplinano, assicurando l’invarianza dei limiti di spesa, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano nonché di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo.
  10. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  11. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 11.

 

Art. 9

(Controlli e sanzioni)

  1. Le regioni programmano i controlli sull’effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all’articolo 8.
  2. Per lo svolgimento dei controlli le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell’Arma dei carabinieri, oltreché della polizia provinciale.
  3. Nel caso in cui il castanicoltore o l’azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui all’articolo 8 realizzino gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dell’ammontare erogato. Il castanicoItore o l’azienda di cui al periodo precedente sono altresì esclusi dall’assegnazione dei contributi.
  4. Nel caso in cui il castanicoltore o l’azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui all’articolo 8 non realizzino gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore o all’azienda di cui al periodo precedente è revocata l’assegnazione dei contributi concessi.
  5. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione del settore castanicolo.

 

 

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10

(Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne)

  1. Al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, nell’ambito del Tavolo di cui all’articolo 3, comma 1, è istituito un Comitato di tre assaggiatori esperti.
  2. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti e rimborsi spese comunque denominati. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall’Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di euro per il 2021 e 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022,  si provvede, quanto a 8 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, e quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.