Il principio di solidarietà come fondamento dell’assegno che contrasta il principio di “mantenimento del reddito”. Questa la sostanza di una proposta di legge – presentata nella scorsa legislatura e a firma dell’on Ferranti (PD) – rispetto all’assegno divorzile.
La fine della legislatura non ha consentito l’approvazione della proposta. Nel frattempo, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 18278/2018), riprendendo i criteri già esplicitati nell’iniziativa dell’on. Ferranti, che hanno composto il contrasto giurisprudenziale riconoscendo invece il principio di solidarietà come fondamento dell’assegno ma escludendo al tempo stesso che la finalità dell’assegno sia quella di assicurare al coniuge debole il medesimo tenore di via del matrimonio.
Un tema su cui da tempo si discute molto e su cui i giudici non si sono ancora espressi in modo univoco. Ecco perché è utile fare chiarezza sull’argomento.
In sostanza nel prendere la decisione il giudice dovrà valutare e bilanciare alcuni criteri.
Anzitutto, la durata del matrimonio alla data dell’ordinanza presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati. Rispetto al testo vigente, tale criterio costituisce elemento valutativo autonomo. In secondo luogo le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Altro elemento da tenere in considerazione è l’età e lo stato di salute del soggetto richiedente. E ancora, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l’impegno di cura.
Inoltre, vengono velocizzare le procedure per la sentenza di divorzio e si istituisce la decadenza dell’assegno in caso di nuovo legame.